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LEGGE 3 marzo 1967, n. 107

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  5  della  legge 3 gennaio 1960, n. 15, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali
di  cui  al  precedente  comma,  potra'  essere  destinata, a partire
dall'anno  1966,  a  oneri  di  carattere  generale e all'acquisto di
apparecchi  scientifici  e  materiali di documentazione, nonche' alle
spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello
Stato,  utilizzati  per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo
connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della
carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara'
annualmente  ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i
vari  capitoli  relativi  a  tali spese dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 marzo 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE