stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 febbraio 1967, n. 88

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-4-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1966 l'indennita' di alloggio, prevista
dall'articolo  3  della  legge  21  dicembre  1955,  n. 1330, per gli
ufficiali  ed i sorveglianti idraulici, e' elevata rispettivamente, a
L.  6000  ed  a  L.  5500  mensili,  e ammogliati o vedovi con prole,
purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.