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LEGGE 23 febbraio 1967, n. 44

Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'articolo  126  dell'Ordinamento giudiziario,
approvato  con  regio  decreto  30  gennaio  941,  n.  12,  e'  cosi'
modificato:
  "Coloro  che  sono  stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l'ammissione  in  magistratura  non  possono  essere ammessi ad altri
concorsi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE