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LEGGE 15 febbraio 1967, n. 38

Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-3-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   fine   di   assicurare   l'incentivazione  degli  investimenti
produttivi  e  per  favorire  lo  sviluppo  tecnologico delle medie e
piccole  imprese  nell'ambito delle direttive del Programma economico
nazionale,  i  termini  di  cui al quarto comma dell'articolo 2 della
legge   30  luglio  1959,  n.  623,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sono  prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione
delle   domande   di  finanziamento  e  al  30  giugno  1971  per  la
stipulazione dei relativi contratti.