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REGIO DECRETO 1 agosto 1866, n. 3130

Che manda pubblicare nelle Provincie italiane liberate dall'occupazione austriaca le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali. (066U3130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-8-1866
al: 15-12-2010
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                               EUGENIO 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
dell'Interno; 
 
  Visto l'articolo 8 del Reale Decreto 18 luglio 1866, n° 3064; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie  italiane
liberate  dalla  occupazione  austriaca  le   seguenti   disposizioni
relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle  Autorita'
comunali. 
 
                               Art. 1. 
 
  Ogni comune ha Consiglio comunale ed una Giunta municipale. 
 
  Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale. 
 
  Piu' comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario,
ed avere un solo archivio.