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LEGGE 4 dicembre 1966, n. 1066

Modifiche alle leggi 27 ottobre 1963, n. 1431 e 16 agosto 1962, n. 1303, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-12-1966
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, nella parte
relativa  agli  ufficiali  del ruolo naviganti normale, e' modificata
come segue:
    a) l'aliquota dei generali di divisione aerea non ancora valutati
da ammettere annualmente a valutazione e' fissata in 1/2;
    b)  negli  anni  1966,  1967,  1968  e 1969 il numero dei tenenti
colonnelli  da  ammettere annualmente a valutazione e' fissato in 1/5
dei  tenenti  colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in
ruolo;
    c)  per  gli  anni  1967,  1968 e 1969 il numero delle promozioni
tabellari  al  grado di maggiore dei capitani e' fissato in 50 unita'
all'anno;
    d)  il numero dei capitani da ammettere annualmente a valutazione
e'  fissato  in  1/10  dei  capitani non ancora valutati e di tutti i
subalterni  in  ruolo,  salvo il disposto di cui all'articolo 8 della
legge 27 ottobre 1963, n. 1431.