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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 921

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-11-1966
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  consentire il proseguimento dell'attivita' degli Enti autonomi
lirici  e  istituzioni  concertistiche assimilate fino al 31 dicembre
1966, gli Enti del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di
Firenze,  del  Teatro  Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla
Scala  di  Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo
di  Palermo,  del  Teatro  dell'Opera  di  Roma,  del Teatro Regio di
Torino,  del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La
Fenice  di  Venezia,  degli  Spettacoli  Lirici  all'Arena di Verona,
nonche'  l'istituzione dei Concerti dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia  di  Roma  e  la  istituzione  dei Concerti del Conservatorio
statale  di  musica  "Pier  Luigi  da  Palestrina"  di  Cagliari sono
autorizzati  a  contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse
di  risparmio  italiane  per  il  complessivo  importo  di  lire  sei
miliardi.