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LEGGE 12 ottobre 1966, n. 865

Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-11-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3
agosto 1949, n. 589, sono inclusi anche i periti industriali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - MANCINI - REALE

                                               Visto,              il
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