stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 839

Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-11-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  del  regio  decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,
convertito  in  legge  2  maggio  1938,  n.  864,  e'  sostituito dal
seguente:
  "Il  Ministro per il commercio con l'estero, su parere conforme dei
Ministeri  interessati  e  sentito l'istituto nazionale del commercio
estero,  determina,  con  proprio  decreto,  tra  i  gruppi  indicati
all'articolo   1,   i  prodotti  soggetti  al  marchio  nazionale  di
esportazione,   i   requisiti   di   qualita',   di   selezione,   di
condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per
potere  essere  esportati  nei  singoli Paesi nonche' le modalita' di
controllo  per  l'accertamento  dei  requisiti  e per il rilascio dei
documenti attestanti l'esito del controllo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                                MORO - TOLLOY - PRETI
- RESTIVO - SCALFARO
- ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE