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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. 695

Prelevamento di L. 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

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Testo in vigore dal: 28-9-1966
Relazione   del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il  tesoro  al
  Presidente   della   Repubblica   sul   decreto  che  autorizza  il
  prelevamento  di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese
  impreviste per l'anno finanziario 1966.

    Signor Presidente,

  il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il
prelevamento  di  lire  460.000.000 dal fondo di riserva per le spese
impreviste,  inscritto  nello  stato  di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  1966,  onde sopperire alle seguenti
inderogabili esigenze dell'Amministrazione dell'interno:

    Spese  per  la  lotta alla delinquenza
organizzata, ecc. (cap. n. 1461)..........             L.  60.000.000
(assegnazione connessa con le inderogabili
spese relative alla lotta alla delinquenza
ed  altre  inerenti  a speciali servizi di
sicurezza,  nonche  a  quella per la lotta
alla  delinquenza  organizzata,  prima non
prevedibili).
    Assegni a stabilimenti
ed Istituti di assistenza,
ecc. (cap. n. 2481).......  L. 200.000.000
    Assegnazione straordi-
naria  per  l'integrazione
dei bilanci degli Enti co-
munali di assistenza, ecc.
(cap. n. 2487)............  "  200.000.000
                               -----------             L. 400.000.000
                                                          -----------
                                                       L. 460.000.000
                                                          -----------
(assegnazioni  resesi  indispensabili  per
sopravvenute  urgenti  necessita  connesse
con le recenti calamita naturali)

  Alle   integrazioni  predette,  ricorrendo  le  condizioni  di  cui
all'art.  136  del vigente regolamento di contabilita' generale dello
Stato,  approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827, si
provvede  mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le
spese  impreviste,  con  decreto  del Presidente della Repubblica, in
base  alla  facolta' di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre
1923,   n.   2440,  sulla  amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato.

                                   Il Ministro per il tesoro: COLOMBO


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  42  del  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato;
  Visto  l'art.  87,  quarto e quinto comma, della Costituzione della
Repubblica;
  Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;
  Considerato  che  sul  fondo  di  riserva  per le spese impreviste,
inscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              Decreta:

  Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo
n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario  1966, e' autorizzato il prelevamento di lire 460.000.000
che   si   inscrivono   ai   sottoindicati   capitoli  del  Ministero
dell'interno, per il detto anno finanziario:

    Cap. n. 1461. - Spese per la lotta
alla delinquenza organizzata, ecc.....                 L.  60.000.000
    Cap. n. 2481. - Assegni a stabili-
menti ed Istituti diversi di assisten-
za, ecc...............................                 "  200.000.000
    Cap. n. 2487. - Assegnazione stra-
ordinaria  per  l'integrazione dei bi-
lanci degli Enti comunali di assisten-
za, ecc...............................                 "  200.000.000
                                                          -----------
                                                       L. 460.000.000
                                                          -----------

  Questo   decreto   sara'   presentato  al  Parlamento  per  la  sua
convalidazione.
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 agosto 1966

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1966
  Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 69. - DI PRETORO