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LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966.

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Testo in vigore dal:  11-5-1966

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1966, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)