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LEGGE 22 luglio 1966, n. 608

Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-8-1966
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 e' aggiunto:
  "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di
locali,  per  la  produzione di acqua calda per uso domestico e per i
servizi igienici e di cucina";
  nella  colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del
punto 2), e' aggiunta la cifra "500".