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LEGGE 22 luglio 1966, n. 607

Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1997)
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Testo in vigore dal: 7-8-1966
al: 26-3-1969
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  canoni  enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni
fondiarie   perpetue   non   possono  comunque  superare  l'ammontare
corrispondente  al  reddito  dominicale  del fondo sul quale gravano,
determinato  a  norma  del  decreto-legge  4  aprile  1939,  n.  589,
convertito  nella  legge  29  giugno  1939, n. 976, rivalutato con il
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947,
n. 356.
  I  canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono
ridotti  al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto
a   quelli   consistenti   in   una   quantita'   fissa  di  derrate,
dell'equivalente  in  denaro  in  base  ai prezzi correnti al momento
della  entrata  in  vigore  della  presente legge, e, quanto a quelli
consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata,
in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media
delle quantita' corrisposte nell'ultimo quinquennio.
  I  canoni  e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non
possono essere aumentati.
  L'affrancazione  dei  canoni  e  delle prestazioni si opera in ogni
caso  mediante  il  pagamento  di una somma corrispondente a quindici
volte  il  loro  valore,  come  sopra  determinato,  previo  computo,
limitatamente   a  quelli  in  natura,  dell'equivalente  in  denaro,
determinato ai sensi del secondo comma.
  Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.
  Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si
fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.