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LEGGE 15 luglio 1966, n. 605

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-8-1966
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
attuare  un  programma  decennale  di  costruzione  di  alloggi per i
ferrovieri, con inizio dal 1 gennaio 1966.