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LEGGE 1 giugno 1966, n. 414

Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-7-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966
per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di
conduzione  di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
alle condizioni ivi previste.
  All'onere  relativo  si fara' fronte mediante riduzione delle somme
relative  alle  autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966
dagli  articoli  1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione
rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1 miliardo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 giugno 1966

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - COLOMBO
                                                         - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE