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LEGGE 14 maggio 1966, n. 357

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre Istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-6-1966
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  libri  di  testo  adottati  nelle  scuole  italiane  dell'ordine
elementare  funzionanti  all'estero  sono  forniti gratuitamente agli
alunni.
  Questa  norma  si  applica  sia  agli  alunni delle scuole italiane
statali, che a quelli delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di
studio  riconosciuti dalla Repubblica italiana, nonche' agli iscritti
e   frequentanti   le   altre  istituzioni  educative  o  scolastiche
dell'ordine   elementare  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.