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LEGGE 26 maggio 1966, n. 336

Proroga degli incarichi di insegnamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-6-1966
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fermo  restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28  luglio  1961,  n.  831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento,  gli  incarichi  triennali con scadenza al 30 settembre
1966, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355,
nonche'  quelli  conferiti  a  norma della legge 15 febbraio 1963, n.
354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.
  Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi
relativi   all'insegnamento   di  applicazioni  tecniche  maschili  e
femminili nella scuola media.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 maggio 1966

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE