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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1477

Ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2000)
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Testo in vigore dal: 30-1-1966
al: 9-6-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 3 della legge 12  dicembre  1962,  n.  1862,
concernente delega al Governo  per  il  riordinamento  del  Ministero
della difesa; 
  Vista la legge 9 ottobre 1964,  n.  1058,  concernente  il  rinnovo
della delega predetta; 
  Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di  cui  all'art.  6
della legge 12 dicembre 1962, n. 1862; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
 Configurazione della carica di capo di Stato Maggiore della difesa 
 
  Il capo di Stato Maggiore della difesa: 
    a) e' scelto fra gli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di Corpo
d'armata, ammiraglio di Squadra e generale di Squadra aerea; 
    b) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
per la difesa; 
    c) dipende direttamente dal Ministro per la difesa, di cui e' 
l'alto consigliere tecnico-militare per i problemi interessanti la 
    difesa e al  quale  risponde  della  attuazione  delle  direttive
    ricevute; 
d) e' tenuto al corrente dal Ministro della situazione 
politico-militare   per   quanto   puo'    avere    riflesso    sulle
predisposizioni belliche e sull'impiego delle forze armate; 
    e) assicura l'unitarieta' delle tre forze armate  ai  fini  della
difesa del Paese; 
    f) ha  rango  gerarchico  preminente  nei  riguardi  di  tutti  i
generali  dell'Esercizio  e  gradi  corrispondenti  della  Marina   e
dell'Aeronautica; 
    g) fa parte, in qualita' di  membro,  del  Consiglio  supremo  di
difesa; 
    h) ha  alle  sue  dipendenze,  nell'ambito  dei  poteri  e  delle
attribuzioni a lui conferiti dalla legge, i capi  di  Stato  Maggiore
delle tre forze armate.