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LEGGE 7 ottobre 1965, n. 1169

Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-11-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre
che  nelle  localita' gia' indicate dall'articolo 345 del testo unico
approvato  con  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   qualora   ricorrano  particolari
esigenze,  puo'  costruire alloggi per la generalita' degli impiegati
anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - MANCINI

Visto,il Guardasigilli REALE