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LEGGE 26 luglio 1965, n. 969

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli
interventi  previsti  dall'articolo  1 della legge 21 luglio 1960, n.
739,  a  favore  delle  aziende  agricole  danneggiate  da  calamita'
naturali  o  da  eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel
territorio  nazionale  dal  14  maggio  1965  alla data di entrata in
vigore della presente legge.