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LEGGE 26 giugno 1965, n. 832

Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1965
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fra  il  penultimo  e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2
marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:
  "Tra  i  posti  da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di
terza   classe  in  prova  dovranno  essere  inclusi  quelli  che  si
renderanno  vacanti  nei  quadri  A  e  B  del  ruolo  della carriera
esecutiva  del  personale  degli  uffici  locali,  in  dipendenza  di
collocamenti  a  riposo  d'ufficio,  entro  un  anno  dalla  data  di
emissione del decreto che indice il concorso.
  Ai  candidati  dichiarati  idonei  nei  concorsi  predetti potranno
essere  conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si
renderanno  disponibili  a  qualsiasi titolo, entro un triennio dalla
data   di  approvazione  della  graduatoria,  tranne  quelli  che  si
renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio,
i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.
  Ove  nel  corso  dello  stesso  triennio  siano stati definiti piu'
concorsi,  gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza
rispetto    a    quelli    inclusi    nella   graduatoria   approvata
successivamente".