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LEGGE 14 luglio 1965, n. 818

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-8-1965
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15
settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data.
  La   stessa  disposizione  si  osserva  per  il  termine  stabilito
nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.