stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1965, n. 814

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-8-1965
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29
dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940,  n.  371,  dalla,  legge  14
giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35,  a  favore
delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della  Marina  e
dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno
1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla
legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a
favore   rispettivamente   del   Fondo    previdenza    sottufficiali
dell'Esercito  e  delle   Casse   sottufficiali   della,   Marina   e
dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento  dello  stipendio
annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per  cento  a  norma
dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
gennaio 1956, n. 19.