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LEGGE 26 giugno 1965, n. 810

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-8-1965
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A  parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  9  novembre 1945, n. 857, come
modificato  dall'articolo  unico  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri  e' autorizzato a disporre, per una volta
tanto,  la  riammissione  in  servizio,  a  domanda, nei limiti delle
vacanze   esistenti  nei  ruoli  organici,  dei  militari  di  truppa
dell'Arma  in  congedo  che  non abbiano superato il 35° anno di eta'
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, che ne siano
ritenuti  meritevoli  e  siano  in  possesso  degli  altri  requisiti
prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
  Per  ottenere  la  riammissione  in  servizio  i militari di truppa
ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di eta' e trovarsi nelle
altre  condizioni  prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere
l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1965

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE