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LEGGE 14 maggio 1965, n. 576

Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 22-6-1965
al: 11-4-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti
all'estero,  in  soggiorno  temporaneo nel territorio dello Stato, si
considerano  esportati,  ai  fini  della  restituzione dei diritti di
confine  e  dell'IGE,  per effetto della immatricolazione mediante la
speciale  targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393.
  Dal  momento  della  immatricolazione, fino all'uscita dallo stato,
gli  autoveicoli  di  cui  al  comma  precedente sono assoggettati al
regime  doganale  della temporanea importazione, salva l'applicazione
del   trattamento   previsto   dall'articolo  16  delle  disposizioni
preliminari  alla  tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso
di  mancato  trasferimento  all'estero  alla  scadenza,  del  termine
prefisso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 14 maggio 1965

                               SARAGAT

                                          MORO - TREMELLONI - FANFANI
- COLOMBO - MATTARELLA -
LAMI STARNUTI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE