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LEGGE 12 aprile 1965, n. 412

Concessione d'indennità d'integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-5-1965
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  ai  soprassoldi  previsti  dall'art. 22 della legge 5
marzo 1961, n. 90, agli operai dello Stato, imbarcati sui natanti del
Ministero   dei   lavori   pubblici,  e'  concessa  l'indennita'  per
l'integrazione  vitto,  nella  misura  di  lire  300 a pasto, ove gli
operai stessi consumino i pasti presso la mensa istituita a bordo del
natante sul quale risultano imbarcati.
  E'   convalidata   l'indennita'   finora  percepita  dal  personale
interessato per il titolo di cui al primo comma.