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LEGGE 6 aprile 1965, n. 351

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-5-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  6  miliardi e 300 milioni per
l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21
luglio  1960,  n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da
calamita'   naturali   o   da   eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nel  territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia,
dal  15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente
legge.