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LEGGE 29 marzo 1965, n. 218

Provvedimenti per l'edilizia popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-4-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di
alloggi  popolari  finanziati  ai sensi delle, leggi 4 marzo 1952, n.
137  e  successive  modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n.
626  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, 9 agosto 1954, n.
640,  1 agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962,
n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, e' autorizzata la spesa di lire 17
miliardi.
  La  somma  di  lire  17  miliardi  di cui al comma precedente sara'
iscritta  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario
1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.