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LEGGE 29 marzo 1965, n. 217

Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1965
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  un  periodo  di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei
programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della
legge  18  aprile  1962,  n.  167,  sono  acquisite,  anche  mediante
esproprio,  nell'ambito  delle  zone  destinate  alla  costruzione di
alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata
legge  18  aprile  1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto
adottati   con  delibera  del  Consiglio  comunale,  approvata  dalla
autorita' tutoria.
  Per  lo  stesso  periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla
formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si
siano  avvalsi della facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 18
aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti
suindicati   sono  autorizzati  ad  acquisire  aree,  anche  mediante
esproprio,  per  l'attuazione  dei  suddetti  programmi,  mia  sempre
nell'ambito  delle  zone residenziali previste dai piani regolatori o
dai programmi di fabbricazione, ancorche' solo adottati.
  Ove  i  piani  di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai
competenti  organi  e,  se  approvati,  non  comprendano  nelle  zone
destinate  alla  costruzione  degli  alloggi  a carattere economico e
popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli
altri  enti  sopra  indicati  o  divengano  comunque  inoperanti  per
qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti
medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.
  Sempre  per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per
lavoratori  e  gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per
l'attuazione  dei  propri  programmi  edilizi, nel rispetto dei piani
regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della
utilizzazione,  le aree di cui erano gia' proprietari rispettivamente
alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
della legge 4 novembre 1963, n. 1460.