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LEGGE 1 marzo 1965, n. 122

Adeguamento dei compensi per le visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1965
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le autorita' civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti
possono   richiedere   l'opera  degli  ufficiali  medici  per  visite
medico-fiscali  ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo
161,   paragrafo   712,   del  regolamento  sul  "Servizio  sanitario
territoriale  militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932,
ovvero  ai  fini  del  collocamento  in  congedo  straordinario,  per
infermita', di pubblici dipendenti.