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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1964, n. 1594

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.P - Società per italiana per l'esercizio telefonico, p. a., per la concessione di servizi telefonici uso pubblico e di servizi di accettazione, trasmissione a ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè di dettatura telefonica dei telegrammi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-2-1965
al: 9-2-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Visto  l'art.  108  del  Codice  postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615;
  Visto  il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge,
con modificazioni, con la legge 26 luglio 3957, n. 615;
  Considerato  che le Societa' Telefonica Interregionale Piemontese e
Lombarda (S.T.I.P.E.L.), Telefonica delle Venezie (TEL.VE.), Telefoni
Italia  Media  Orientale  (T.I.M.O.),  Telefonica  Tirrena (TE.TI.) e
Esercizi   Telefonici  (S.E.T.)  hanno  deliberato  di  fondersi  per
incorpurazione nella SIP - Societa' Idroelettrica Piemonte che assume
la   denominazione   di  SIP  -  Societa'  italiana  per  l'esercizio
telefonico;
  Considerato  che  con la fusione anzidetta, cessano di avere vigore
le   convenzioni   stipulate  l'11  dicembre  1957  con  le  Societa'
S.T.I.P.E.L.,  TEL.VE.,  T.I.M.O.  e S.E.T. approvate con decreti del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, numeri 1405, 1406, 1407
e 1409 e la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 con la societa'
TE.TI.,  approvata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 1957, n. 1408;
  Ritenuta  l'opportunita'  di stipulare una nuova convenzione con la
Societa'  incorporante  SIP  alle  stesse  condizioni  previste nelle
clausole delle convenzioni suindicate;
  Considerato  che,  ai  sensi  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
l'ENEL  ha  provveduto  nei confronti della SIP alla restituzione dei
beni e dei rapporti non attinenti all'impresa elettrica, nonche' alla
liquidazione dell'indennizzo;
  che,  effettuate le operazioni di fusione per incorporazione di cui
sopra, la maggioranza delle azioni della SIP risultera' di proprieta'
diretta o indiretta dell'IRI, per cui alla data della fusione stessa,
data  in cui entra in vigore la nuova convenzione, la SIP si trovera'
nella  condizione  prevista  dall'art.  1  del citato decreto-legge 6
giugno  1957,  n.  374, convertito in legge con modificazioni, con la
legge 26 luglio 1957, n. 615;
  Considerato   che   l'unificazione   dei   servizi   telefonici  in
successione risponde al pubblico interesse;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 21
ottobre  1964  ai  sensi  e per gli effetti dello art. 168 del Codice
postale  e delle telecomunicazioni o del decreto-legge 6 giugno 1957,
n.  374,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, con la legge 26
luglio  1957,  numero  615,  tra  il  Ministero  delle  posta e delle
telecomunicazioni  e  la  SIP  -  Societa'  italiana  per l'esercizio
telefonico,  per  la  concessione  del  servizio  telefonico  ad  uso
pubblico.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                               MORO - RUSSO - COLOMBO

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
                                                 Registrato      alla
  Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1965
                                                 Atti   del  Governo,
  registro n. 190, foglio n. 79. - VILLA