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LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1331

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-12-1964
al: 30-12-1965
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone
estranee  all'Amministrazione  dello Stato per sopperire a temporanee
esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua
di lire 150 milioni.
  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara'
fronte  a  carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanita' per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964  e  del  corrispondente  capitolo  per  l'esercizio  finanziario
successivo.