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LEGGE 5 dicembre 1964, n. 1269

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-12-1964
al: 20-11-1967
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'articolo  8,  ultimo  comma, della legge 6 dicembre
1962,  n.  1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica
prodotta,  dovuta  dall'Ente  nazionale  per  l'energia elettrica per
l'esercizio  1965  e'  fissata  nella  misura  di  lire 1,30 per ogni
chilowattora di energia elettrica prodotta.
  A  partire dal 1966 l'Ente sara' assoggettato all'imposta ordinaria
sui   redditi   di  ricchezza  mobile,  all'imposta  ordinaria  sulle
industrie,   i   commerci,  le  arti  e  le  professioni  e  relativa
addizionale  provinciale,  alla  imposta  ordinaria camerale, nonche'
alla imposta ordinaria sulle societa'.