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LEGGE 3 dicembre 1964, n. 1259

Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-12-1964
al: 26-6-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  di  contributo  previsti  dall'articolo  1 della legge 4
novembre  1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi
quattro  commi  dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.