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LEGGE 18 novembre 1964, n. 1251

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM alla Accademia navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1964
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   sottufficiali  e  i  sottocapi  del  Corpo  equipaggi  militari
marittimi  in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo
2  possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno
del  corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo  nel ruolo normale dei
Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.
  Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al
predetto corso e' stabilito annualmente dal Ministero.