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LEGGE 15 novembre 1964, n. 1162

Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-11-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita  un'addizionale  straordinaria nella misura del venti
per  cento  con  arrotondamento  per  eccesso a dieci centesimi, alle
aliquote  dell'imposta  generale  sull'entrata  stabilite  dal  regio
decreto-legge  9  gennaio  1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  giugno  1940, n. 762, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  La  predetta  addizionale  e'  stabilita nella misura del dieci per
cento,  con  arrotondamento  per  eccesso  a  dieci  centesimi, per i
cementi e gli agglomeranti cementizi.
  Le  stesse  addizionali  si  applicano  alle  aliquote  dovute  per
l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.