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LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1013

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-11-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita  a  decorrere dal 1 gennaio 1965 una imposta speciale
sul  reddito  delle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazioni
considerate  di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonche' sul
reddito  delle unita' immobiliari urbane la cui costruzione sia stata
iniziata  dopo  il  29  maggio  1946,  censite o da censire nel nuovo
catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8.
  L'imposta  speciale  si applica con l'aliquota del 20 per cento sul
reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960,
n. 131.