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LEGGE 6 ottobre 1964, n. 983

Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli Ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1971)
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Testo in vigore dal: 11-11-1964
al: 30-12-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  2  della  legge  4  marzo  1958,  n.  179, e' aggiunto il
seguente comma:
  "La  Cassa  inoltre  puo'  affidare  ad Enti pubblici la assistenza
malattia  per  i  propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando
apposita  convenzione,  purche' la copertura dei relativi oneri sia a
carico  esclusivamente  degli  interessati  e  senza che ne derivi un
aggravio finanziario per la Cassa".