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LEGGE 9 ottobre 1964, n. 948

Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-10-1964
al: 6-7-1967
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   richiesta   degli   interessati,   puo'   essere  accordata  la
importazione  di  grano,  in  esenzione  da  prelievo, a reintegro di
quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate
nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.
  L'importazione  di  cui  al  precedente  comma  e'  subordinata  ad
apposita  autorizzazione  da rilasciarsi dal Ministero delle finanze,
su  proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni
e  nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del
commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.