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LEGGE 29 settembre 1964, n. 860

Nuove norme per l'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 25-10-1964
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei
carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
    a) se marescialli, senza limiti di eta';
    b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando
abbiano compiuto 28 anni di eta'.
  L'autorizzazione a contrarre matrimonio:
    a)  e'  concessa  dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da
lui delegato ed e' valida per mesi sei;
    b)  sara'  rilasciata, sempreche' concorrano le condizioni di cui
alla  legge,  entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
domanda,  scaduti  i  quali l'interessato sara' informato dello stato
della pratica.