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LEGGE 5 luglio 1964, n. 627

Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 18-8-1964
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  obbligazioni  emesse  dagli istituti regionali per il credito a
medio  termine  alle  piccole  e  medie imprese, di cui alle leggi 22
giugno  1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742,
gia'  costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono
parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse
di  diritto  alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui
quali  l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni
e  possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche
Amministrazioni.
  Gli  enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e  l'assistenza  sociale,  nonche'  gli enti morali sono autorizzati,
anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti,
ad  investire  le  loro  disponibilita'  nelle obbligazioni dei detti
istituti regionali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1964

                                SEGNI

                                           MORO - MEDICI - TREMELLONI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE