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LEGGE 21 giugno 1964, n. 559

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1964
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo 1 della legge 8 gennaio
1952,  n. 53, sono sostituiti dai seguenti "I canoni da corrispondere
per  il  trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di
lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto
stesso.
  Qualora  per  i  trasporti  postali l'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto
non  superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di
andata  e  ritorno,  il  canone  annuo chilometrico e' elevato a lire
18.000".