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LEGGE 26 giugno 1964, n. 436

Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'art. 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1964
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  linee  direttive  di  un  piano  di  sviluppo pluriennale della
scuola,  di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio
1962,  n.  1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la
pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.
  I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30
giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1964

                                SEGNI

                                                           MORO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE