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LEGGE 10 maggio 1964, n. 312

Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-6-1964
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle
cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria
di  Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino,
contenute  nel  decreto  del  Capo  provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 629, e' ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1964

                                SEGNI

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE