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LEGGE 12 marzo 1964, n. 127

Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-1964
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n.
1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad
abitazione,  compresi  i  servizi,  impianti  accessori, vani per uso
aziendale  e  per  il  ricovero  del bestiame e per il deposito degli
attrezzi,  considerati  nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonche' le
condizioni    igieniche   generali,   sono   sottoposti   al   parere
dell'ufficiale  sanitario,  comunale  o  consorziale,  competente per
territorio.

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1964

                                SEGNI

                                             MORO - FERRARI - AGGRADI

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE