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LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1458

Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-11-1963
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle  quali
                       si applica il condono. 
  Sono condonate le soprattasse e le pene  pecuniarie  relative  alle
infrazioni previste dalle leggi in materia: 
    a) di tasse e imposte indirette  sugli  affari,  subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo articolo 3; 
    b) di conservazione del nuovo catasto  terreni,  subordinatamente
all'esecuzione, nel termine di  120  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, degli adempimenti richiesti. 
  Sono altresi' condonate: 
    c) le pene pecuniarie e  le  indennita'  di  mora  relative  alle
inflazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e  sulle  imposte  di
fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al  successivo
articolo 4; 
    d)  le  pene  pecuniarie  relative   all'infrazione   contemplata
dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n.  2,  convertito
nella legge 11 marzo 1956, n. 109,  nei  confronti  dei  trasgressori
che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti  per  ogni
apparecchio di accensione illegittimamente detenuto; 
    e) le pene pecuniarie relative  alle  infrazioni  previste  dalle
leggi sui lotto, sulle  lotterie,  sui  giuochi  di  abilita'  e  sui
concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120  giorni
dalla data di entrata in, vigore della presente  legge,  dei  tributi
dovuti; 
    f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative  alle  infrazioni
previste dalle leggi in materia di finanza locale; 
    g)  le  pene  pecuniarie  relative   alle   infrazioni   previste
dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre  1941,  n.  1148,
dall'articolo  29  del  regio  decreto  29  marzo  1942,  n.  239   e
dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1,  semprecche',  per
quanto riguarda  gli  obblighi  delle  comunicazioni  allo  schedario
generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   agli
adempimenti e formalita' che risultino omessi. 
  Nelle ipotesi previste dall'articolo  261  del  testo  unico  delle
leggi sulle imposte dirette, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 615, non  si  puo'  chiedere  la
dichiarazione di fallimento  ne'  si  puo'  disporre  la  sospensione
dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita'
lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.