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LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1976)
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Testo in vigore dal: 4-4-1963
al: 28-5-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  ha  facolta',  nei confronti dei Paesi che limitano la
libera  concorrenza  dei traffici marittimi internazionali con misure
di  discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana
-  quali  riserve  di  traffico,  regolamentazioni portuali e fiscali
preferenziali,  regimi  di  controllo  o  doganali intesi ad influire
sulla  scelta  della  bandiera  -  di sottoporre ad autorizzazione il
trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.