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LEGGE 4 marzo 1963, n. 388

Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1976)
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Testo in vigore dal: 29-5-1976
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Il  Governo  ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la
libera  concorrenza  dei traffici marittimi internazionali con misure
pregiudizievoli  per la marina mercantile italiana - quali riserve di
traffico,  concorrenza  non  commerciale, regolamentazioni portuali e
fiscali  preferenziali,  regimi  di  controllo  o  doganali intesi ad
influire   sulla   scelta   della   bandiera   -   di  sottoporre  ad
autorizzazione  il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi
o  su  navi  che,  pur  non  battendo  la  bandiera  di  detti Paesi,
usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure)).