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LEGGE 2 marzo 1963, n. 364

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 17-4-1963
al: 19-4-2006
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  sottufficiali,  vigili  scelti  e vigili del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  cessano  dal servizio quando abbiano raggiunto i
seguenti limiti di eta';

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . . . . . . . . . . . anni 57
brigadieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 56
vice  brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 55
vigili scelti e vigili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 53

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO