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LEGGE 28 febbraio 1963, n. 361

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-4-1963
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal 1 luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali
e'  attribuito  un  assegno  mensile,  non  pensionabile, pari a lire
settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.
  L'assegno e' a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.